Fin dalla sua introduzione, nel 2020, la disciplina degli incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, ha presentato problematiche applicative, tant’è che il legislatore è dovuto intervenire più volte per rendere applicabile l’agevolazione, e anche per contrastare le frodi legate alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
Tra le modifiche apportate dal Dl Aiuti quater sul tema superbonus, viene ridotta la detrazione per gli interventi effettuati dai condomìni, nonché dalle persone fisiche, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche posseduti da un unico proprietario o da più persone fisiche. Qui il 110% vale fino al 31 dicembre 2022 e non più fino al 31 dicembre 2023, e per le spese sostenute quest’anno si passa al 90%.
Invece per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site in edifici plurifamiliari, il 110% sarà ancora in vigore per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023, ma a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Per questa tipologia di immobili il superbonus con la nuova percentuale del 90% è stato prorogato per lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2023, le cui spese saranno sostenute nell’anno 2023, ma con tre condizioni: a) il beneficiario deve essere proprietario o possedere un diritto reale di godimento sull’immobile; b) l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale, c) nell’anno precedente il sostenimento della spesa il contribuente non ha superato la soglia di reddito di 15mila euro, calcolata in base al “quoziente familiare”.
Tipologie di interventi che nel 2023 beneficiano ancora della detrazione piena del 110%: a) interventi diversi da quelli condominiali per i quali, al 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata-Cila; b) interventi effettuati dai condomìni per i quali l’approvazione dei lavori è avvenuta con delibera assembleare adottata entro il 18 novembre 2022 (cioè prima dell’entrata in vigore dello stesso “decreto Aiuti quater”) e la Cila è stata presentata entro il 31 dicembre 2022; c) interventi effettuati dai condomìni per i quali l’approvazione dei lavori è avvenuta con delibera assembleare adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022 e la Cila risulta presentata al 25 novembre 2022; d) interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali entro il 31 dicembre 2022 è stata presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.