Nel decreto “Aiuti-quater” approvato dal Consiglio dei Ministri vi sono modifiche alla disciplina del Superbonus. Gli interventi agevolati effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti – purché composti da massimo quattro unità immobiliari -, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari, beneficiano del superbonus nella misura del 90% per le spese sostenute nell’anno 2023, del 70% per le spese sostenute nell’anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nel 2025.
L’agevolazione spetterebbe anche a onlus, organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale. La riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% relative alle spese sostenute nel 2023, tuttavia, non si applicherebbe agli interventi per i quali – alla data di entrata in vigore del decreto “Aiuti-quater” – è stata presentata la CILA, ossia la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata con cui si avviano le formalità amministrative per interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici.
Per le persone fisiche che effettuano interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari “indipendenti e autonome” in edifici plurifamiliari, invece, il superbonus continuerebbe a spettare nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023 (non più quindi soltanto fino al 31 dicembre 2022), purché al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo; superbonus del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 se gli interventi sono stati avviati a partire dal 1° gennaio 2023, ma a condizione che l’unità sulla quale sono effettuati gli interventi sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito non superiore a 15.000 euro.
Confermata la detrazione al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per gli immobili situati nei comuni colpiti da eventi sismici dove è stato dichiarato lo stato di emergenza.