Fa riflettere la sentenza della Cassazione (n. 42012-22 dell’8 novembre) relativa al sequestro
preventivo di crediti d’imposta di oltre un milione di euro, derivanti da bonus edilizi su cui sono emersi indizi di frode (sia nella procedura di nascita che nella successiva fase di cessione dei crediti). Interessanti i principi generali evidenziati nella sentenza: il momento della nascita del credito d’imposta, la necessaria realizzazione degli interventi, il possibile esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito a fronte dello “stato avanzamento lavori”.
La Corte conferma che la detrazione spetta in base al principio di cassa, ma ribadisce che la
fruizione dei bonus è indissolubilmente vincolata all’esecuzione completa degli interventi. La
detrazione, se è usufruita a fronte di fatture di acconto o di stato avanzamento lavori, dipende dall’effettiva realizzazione dell’intervento nel suo complesso; quella già fruita potrà essere quindi revocata se, in sede di eventuali controlli, si riscontrerà la mancata fine dei lavori.
La Cassazione afferma che è possibile anticipare i pagamenti (e la conseguente detrazione) anche per lavori da eseguire solo quando si porta la spesa come detrazione nella dichiarazione dei redditi (ferma restando la revoca se i lavori non vengono conclusi). Beneficiare del credito tramite le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito è invece consentito a fine lavori, oppure a fronte di stati avanzamento lavori (per la detrazione 110% non più di due e ciascuno non inferiore al 30%), ma un tecnico deve attestare in un SAL (stato avanzamento lavori) l’avvenuta esecuzione di una porzione dei lavori, nonché la congruità delle relative spese.
Lo Stato avanzamento lavori è il documento che riassume tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite nell’ambito dell’intervento in cui, secondo la Corte, non devono essere incluse lavorazioni non eseguite, ancorché pagate, mentre possono essere contabilizzate le mere forniture di beni. La corte di Cassazione specifica che non deve essere rilasciato il visto di conformità relativo a sconti o cessioni per lavori non ancora eseguiti.
Testo integrale della sentenza in oggetto: https://www.cortedicassazione.it/cassazione-
resources/resources/cms/documents/42012_11_2022_no-index.pdf